DPCM 11 marzo 2020: le misure anti-Covid | DreamCom

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DPCM 11 marzo 2020: le misure di contenimento del Covid-19 su tutto il territorio

Strada cittadina deserta con negozi chiusi

L’11 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri firmò un decreto che estendeva a tutta Italia le misure di contenimento del contagio da COVID-19, sospendendo gran parte delle attività commerciali, della ristorazione e dei servizi alla persona. Il provvedimento fu efficace dal 12 al 25 marzo 2020: ecco che cosa prevedeva.

Il contesto

Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità aveva dichiarato l’epidemia di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e il 31 gennaio il Consiglio dei ministri aveva dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale.

Il decreto richiamava il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e i DPCM attuativi che si erano succeduti tra febbraio e marzo. Considerati il carattere diffusivo dell’epidemia e l’aumento dei casi, si decise di estendere a tutto il territorio nazionale le misure già previste dal DPCM dell’8 marzo 2020.

Commercio e mercati

Furono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne la vendita di generi alimentari e di prima necessità elencati nell’allegato 1, e chiusi i mercati, salvo quelli di soli generi alimentari. Restarono aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, sempre con una distanza interpersonale di almeno un metro.

Tra le attività consentite figuravano anche il commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica in esercizi specializzati, di articoli medicali e ortopedici e di articoli igienico-sanitari.

Ristorazione e servizi alla persona

Si fermarono bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, con l’eccezione di mense e catering continuativo su base contrattuale. Restarono consentite la consegna a domicilio e la somministrazione di cibi e bevande nelle aree di servizio lungo strade e autostrade, nelle stazioni, negli aeroporti e negli ospedali.

Furono sospesi anche i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri ed estetisti; restarono attivi, tra gli altri, lavanderie e servizi di pompe funebri.

Lavoro, servizi essenziali e trasporti

  • Restarono garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi e le attività agricole, zootecniche e agroalimentari con le relative filiere.
  • Nelle pubbliche amministrazioni il lavoro agile divenne la modalità ordinaria, salvo le attività indifferibili da svolgere in presenza.
  • Alle imprese si raccomandava di usare al massimo il lavoro agile, incentivare ferie e congedi, sospendere i reparti non indispensabili, adottare protocolli anti-contagio e dispositivi di protezione individuale dove non si poteva rispettare il metro di distanza, e sanificare i luoghi di lavoro.
  • Regioni e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potevano ridurre i servizi di trasporto, garantendo quelli minimi essenziali.

Durata ed efficacia

Le disposizioni produssero effetto dal 12 al 25 marzo 2020 e sostituirono, dove incompatibili, le misure dei DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020.

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